ITALIA  REPUBBLICA  SOCIALIZZAZIONE



I 70 ANNI DELLA CARTA DEL LAVORO
Manlio Sargenti
 
 
    Il 21 aprile 1927, in una lunga seduta notturna, il Gran Consiglio del Fascismo approvava la Carta del Lavoro. Sono trascorsi settant'anni. Le vicende economiche, sociali e politiche hanno profondamente mutato l'assetto della società italiana. Ma quel documento costituisce ancora, checché ne abbiano detto e possano dirne una propaganda faziosa ed una storiografia solo apparentemente obiettiva, un punto di riferimento di fondamentale importanza per comprendere il significato storico dell'ideologia e della prassi fascista e non privo, malgrado il tempo trascorso e le mutate situazioni, di un valore attuale. Giustamente, la Carta del Lavoro fu paragonata al suo apparire a quella Dichiarazione dei diritti del cittadino che aveva segnato alla fine del secolo XVIII, la nascita dello stato moderno; ma altrettanto giustamente fu detto che essa la superava, proclamando per la prima volta l'uguaglianza dei lavoratori rispetto ai datori di lavoro e facendo del lavoro un soggetto dei rapporti economico-sociali e, almeno implicitamente, politici. In effetti, considerando il cittadino non più nella sua astratta posizione di soggetto, di diritti, ma nella sua concreta realtà di lavoratore e di produttore, affermandone la dignità e la parità come tale, la Carta conteneva "in nuce" il principio che faceva dei diritti civili e politici un'espressione ed un attributo del lavoro. Ma oltre alla carica rivoluzionaria di questo fondamentale suo principio informatore, la Carta del Lavoro presentava aspetti indiscutibilmente innovatori anche nelle sue singole proposizioni, aspetti innovatori di cui si può valutare appieno il significato e l'importanza riportandosi all'ambiente ed al momento storico in cui venivano prospettati, quando molti degli istituti che a noi appaiono oggi naturali e scontati costituivano ancora reali conquiste del mondo del lavoro, ma molti dei quali non sono privi di una scottante attualità. Si pensi al rilievo che aveva in quel lontano 1927 la concezione di un sindacato non più semplice associazione di fatto, che affidava alla sua sola forza materiale, numerica, ed all'arma dell’agitazione e dello sciopero la tutela degli interessi dei lavoratori, ma organismo di diritto pubblico, riconosciuto come tale dallo Stato e munito del potere di stipulare contratti collettivi vincolanti per un'intera categoria. Si disse allora dagli oppositori, in Italia ed all'estero, che questa disciplina pubblicistica del sindacato distruggeva la libertà sindacale; e fra i primi atti del risorto regime democratico si volle il ritorno a quella selvaggia forma di libertà. Ma, a prescindere dal fatto che la dichiarazione terza della Carta si apriva proprio con le parole “L’organizzazione sindacale o professionale é libera", che in linea di principio, quindi, qualsiasi sindacato poteva liberamente costituirsi, anche se uno solo poteva, poi, essere riconosciuto come rappresentante della categoria, molto più importante dell'astratta libertà di costituzione di sindacati plurimi era il ruolo che al sindacato riconosciuto veniva attribuito con il potere di rappresentare e difendere concretamente gli interessi dei lavoratori non con l’arma dell'agitazione, dello sciopero, della pressione politica, ma con lo strumento giuridico della contrattazione collettiva. E si pensi al valore innovativo dell'introduzione di questo strumento giuridico della contrattazione collettiva in un sistema che conosceva fino a quel momento solo un contratto di diritto privato, che i datori di lavoro potevano impunemente ignorare e di fatto molto spesso ignoravano, che diveniva, invece, obbligatorio per tutti gli appartenenti ad una categoria, fossero o non fossero iscritti ai rispettivi sindacati. Si pensi al significato della creazione di una magistratura del lavoro, chiamata non solo a giudicare con la partecipazione di esperti le controversie individuali, ma a dirimere, ove ce ne fosse bisogno, le controversie collettive, sostituendosi alle parti in conflitto con il potere di dettare norme obbligatorie per la disciplina dei rapporti di lavoro. E si pensi, poi, all'importanza dell'affermazione di princìpi ancora oggi attuali, come quello della necessaria corrispondenza del salario "alle esigenze normali della vita, alle possibilità della produzione ed al rendimento del lavoro", che sono oggi di normale applicazione, ma erano nuovi e audaci settant'anni fa, come quello della retribuzione superiore del lavoro notturno, delle ferie retribuite, dell'indennità di liquidazione proporzionata agli anni di servizio, dell'estensione delle nonne sul lavoro ai lavoratori a domicilio, della disciplina delle tariffe di cottimo, della fruizione della previdenza come "alta manifestazione del principio di collaborazione" e dell'impegno a perfezionare, migliorare ed estendere l'assicurazione infortuni, di maternità, delle malattie professionali, contro la disoccupazione. Era, insomma, tutta una nuova concezione della funzione del sindacato, della struttura dei rapporti economico-sociali, dell'intervento regolatore dello Stato nella disciplina di questi rapporti e del processo produttivo nel suo complesso, una concezione che attribuiva al sindacato non solo la tutela degli interessi degli associati, ma il compito, non puramente di parte, di "promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi", una concezione che, pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata, ne subordinava l'esercizio agli interessi superiori della Nazione e che, perciò, coerentemente considerava "l'organizzazione dell'impresa responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato" e prevedeva la possibilità non solo del controllo e dell'incoraggiamento dell'attività produttiva da parte dello Stato, ma anche quella sua gestione diretta. Ed in conformità a questa visione nuova dei rapporti sociali ed economici all’interno e sotto il controllo dello Stato la Carta del Lavoro preannunciava gli sviluppi futuri, che avrebbero dovuto realizzarsi, ed in effetti si realizzarono sul piano normativo negli anni successivi, dal 1930 al 1934: la creazione, cioè, dell'ordinamento corporativo, di quelle Corporazioni che dovevano costituire "l'organizzazione unitaria delle forze della produzione" e rappresentarne integralmente gli interessi. Si profilava, così, un modo nuovo ed originale di concepire la disciplina del processo economico, una forma di economia programmata che, mentre si proponeva di sottrarre tale disciplina all’arbitrio dei singoli produttori e dei loro interessi di classe, secondo i princìpi del liberalismo capitalistico, non intendeva, però, trasformarla in una disciplina imposta da organismi burocratici, sul modello dell’economia sovietica, ma voleva affidarla ad organi rappresentativi espressi dalle stesse forze economiche, che venivano, così, ad autodisciplinarsi, inserendosi in un sistema in cui, é bene sottolinearlo, l'espressione del mondo del lavoro doveva essere presente alla stessa stregua e con gli stessi poteri di quella del capitale. Il che, poi, costituiva la premessa per realizzare una rappresentanza non solo di interessi economici, ma di forze politiche, una rappresentanza genuinamente politica e, mi si consenta il bisticcio, autenticamente rappresentativa, che superasse le illusorie forme della democrazia elettoralistica per realizzare una vera democrazia del lavoro. 
    Da questi principi e da queste realizzazioni avrebbe poi preso le mosse il programma più decisamente rivoluzionario della Repubblica Sociale Italiana, nel quale confluivano e si esprimevano i fermenti che erano andati coagulandosi negli anni precedenti come reazione ai compromessi ed alle incompiute attuazioni dei principi enunciati nella Carta del Lavoro e posti a base dell'ordinamento corporativo. Fu il momento del Manifesto di Verona, fu il momento della Legge sulla Socializzazione delle imprese, fu il momento della delineazione di una nuova struttura sindacale e corporativa che superasse le deficienze manifestatesi nell'esperienza precedente. Questo programma muoveva da una fondamentale premessa: che per rendere effettivamente il lavoro soggetto dell’economia, per creare una struttura statale veramente fondata sulle forze del lavoro e della produzione, per realizzare la partecipazione del cittadino lavoratore a tutti i momenti ed a tutte le fasi del processo decisionale, così sul terreno economico come su quello politico, si doveva partire dalla base, dalla cellula del processo produttivo, dall'impresa; che per distruggere l'onnipotenza del capitalismo e fare dello Stato un autentico Stato del lavoro si doveva sottrarre all'imprenditore capitalista l'assoluto dominio dell'impresa, fare di questa un organismo in cui avesse parte anche il lavoro attraverso i rappresentanti eletti da tutti i lavoratori. Ma questi postulati erano impliciti nello Carta del lavoro, la quale aveva già proclamato che il prestatore d'opera “è un collaboratore attivo dell'impresa economica” come d’altra parte, aveva affermato che "l'organizzazione dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato", non più, dunque, arbitro incontrollato dei destini dell'impresa come l’imprenditore capitalista; formule e concetti che saranno ripresi e sviluppati nella legge sulla socializzazione del 1944. Come saranno riprese le idee della funzione, nazionale e sociale del processo produttivo, della necessità del suo finalizzarsi al benessere dei singoli ed allo sviluppo della potenza nazionale, della conseguente necessità del suo controllo da parte dello Stato e della sostituzione dello Stato all'iniziativa privata quando siano in gioco gli interessi della collettività.
    E' bene che tutto questo sia detto e sia ricordato, non solo per una sterile rievocazione del passato, ma per affermare che quei principi e quell'esperienza possono e devono avere ancora, per noi e per tutti gli italiani, un significato ed un valore attuali. Le trasformazioni economiche, sociali e politiche che hanno caratterizzato la società italiana, e non solo italiana, nell'ultimo cinquantennio non hanno fatto che esasperare i problemi che l'esperienza del ventennio precedente si era trovata ad affrontare ed aveva tentato di risolvere. Il ritorno, sul terreno politico-istituzionale, ad un regime che si qualifica democratico, ma non è se non un'oligarchia di partiti sorretta e governata, in realtà, da forze e centri di potere occulti: il sempre più accentuato predominio, sul terreno economico, di un capitalismo selvaggio, legato e dominato a sua volta da potenti interessi sovranazionali; lo smantellamento, che si va realizzando, con la corsa alle privatizzazioni, di ogni forma di controllo pubblico e di programmazione del processo produttivo e di distribuzione; il sacrificio, che ne consegue, delle categorie più deboli dei cittadini, vanamente ed illusoriamente contrastato da organismi sindacali, a loro volta gestiti oligarchicamente, e da miriadi di associazioni protese a realizzare una sorta di corporativismo selvaggio, imponendo o tentando di imporre a volta a volta gli interessi limitati ed egoistici di gruppi ristretti ed antagonisti; tutti questi fenomeni che caratterizzano in forme sempre più accentuate e perverse la nostra società, insieme alla distruzione dei valori etici nello spirito dei singoli e del significato etico dello Stato rendono più che mai necessaria la riaffermazione dei principi cui si ispira la Carta del Lavoro, alla cui realizzazione tendevano il conferimento ai sindacati di una funzione e di una dignità istituzionale, la creazione di un ordinamento giuridico che consentisse la reale partecipazione dei cittadino alla formazione della volontà politica, l'ordinata e non selvaggia espressione delle esigenze e degli interessi delle singole componenti del corpo sociale, il controllo da parte dello Stato, di uno Stato così organizzato, degli egoismi dei singoli e dei gruppi per armonizzarli e comporli nel quadro degli interessi della collettività nazionale.
    In una società organizzata come noi lo concepivamo e lo concepiamo, in una società in cui il cittadino lavoratore fosse partecipe, sin dallo base, sin dalla cellula dell'impresa, ed in ogni sua fase successiva, del processo decisionale sul terreno economico, amministrativo, politico e lo fosse non attraverso l'illusoria, episodica espressione di un voto che lo aliena, in quel momento stesso, da ogni effettiva possibilità di decidere, rendendolo in effetti suddito di un potere oligarchico, in una società siffatta non sarebbero possibili, o per lo meno facili a verificarsi, le aberrazioni e le perversioni, i fenomeni di corruzioni, di malgoverno, di sperpero delle risorse collettive che hanno caratterizzato nell'ultimo cinquantennio ed ancora caratterizzano la vita di una società che si pretende democratica ed orientata socialmente. In una società, quale noi la concepiamo non sarebbe possibile il prevalere selvaggio e incontrollato degli interessi individuali e di classe, perché questi sarebbero organizzati ed ordinati in una superiore unità nella quale esprimersi in forme istituzionali; non sarebbe possibile al grande capitale finanziario disporre arbitrariamente del destino dell'impresa, incurante degli interessi della collettività e della sorte dei lavoratori, perché i rappresentanti di quei lavoratori sarebbero presenti anch'essi intorno ai tavoli dei consigli di amministrazione, partecipi dall'interno del processo decisionale, e perché l'imprenditore, non più irresponsabile imprenditore capitalista teso solo alla realizzazione del profitto, ma capo dell'impresa, responsabile della sua condotta di fronte allo Stato, dovrebbe muoversi nel quadro di un programma economico disegnato dagli stessi fattori del processo produttivo organicamente rappresentati nella struttura dello Stato. Se tutto ciò non è pura fantasia ed utopia, se noi crediamo che costituisca invece, un disegno politico realizzabile nella società del Duemila, che costituisca, anzi, l'unica soluzione possibile dei problemi della società e dello Stato, nonché della comunità intenzionale a livello europeo, di fronte al fallimento catastrofico dell'esperimento comunista ed alle contraddizioni ed ingiustizie sempre più evidenti della trionfante democrazia capitalistica, dobbiamo portare queste nostre idee in mezzo al popolo di lavoratori e nutrirne le giovani generazioni perchè reagiscano all'imperante materialismo, edonismo, consumismo voluti, imposti, dalla logica del capitalismo selvaggio, perché reagiscano alla società della droga, dell'esaltazione del sesso, dell'omosessualità elevata a modello di vita, perché tornino a credere e a lottare per i valori dello spirito, ma anche per la costituzione di una società più giusta, fondata sulla partecipazione di tutte le forze che la compongono, sull'uguaglianza effettiva dei cittadini lavoratori, su quei principi che la Carta del Lavoro proclamava e che sono stati traditi e dimenticati da una falsa democrazia, da una repubblica che falsamente si proclama fondata sul lavoro.
 
 
LINEA N. 6-7-8, Giugno-Luglio-Agosto 1997.

 

LA CARTA DEL LAVORO

21 aprile 1927

 

DELLO STATO CORPORATIVO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE 

I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzativi ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III. L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentate legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito: di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sulla osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.

VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione le corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate. 

VII. Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.

L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII. Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un’arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

IX. L’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X. Nelle controversie collettive dei lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

 

DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE GARANZIE DEL LAVORO. 

XI. Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e, sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

XII. L’azione del Sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro, garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento dei lavoro.

La determinazione dei salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII. I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste con l'interesse superiore della produzione.

XIV. La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV. Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

XVI. Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII. Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

XVIII. Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Ugualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento.

XIX. Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

XX. Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI. Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

 

DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO.

XXII. Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII. Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e al Sindacato fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.

XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla pulizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

 

DELLA PREVIDENZA, DELL’ASSISTENZA, DELL’EDUCAZIONE E DELL’ISTRUZIONE

XXVI. La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti di previdenza.

XXVII. Lo Stato fascista si propone:

1) il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;

2) il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;

3) l’assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come

avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;

4) il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

5) l’adozione di forme speciali assicurative dotalizie per i giovani lavoratori.

XXVIII. E’ compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

XXIX. L’assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

XXX. L’educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.

 
 

SOCIALIZZAZIONE O SOCIALISMO?
Manlio Sargenti
 
 
     Il Corporativismo è tutto il Fascismo? Fu questione fra le più dibattute per molti anni durante il passato ventennio, variamente risolta, più volte archiviata come inutile bizantinismo e pure continuamente risorgente, poichè sintetizzava, in ultima analisi, il problema della definizione del contenuto e del programma sociale della rivoluzione.
    Ora, mentre pure il tempo non è certo propizio a ricerche di definizioni formali, la stessa esigenza di chiarire questo contenuto e questo programma fa porre, sotto altra forma, un problema sostanzialmente simile:  la socializzazione è socialismo?
    Già a questa nuova domanda taluno risponde, con impazienza, che si tratta di parole e che non giova fermarsi ed indulgere a certe ricerche formali. Ma la domanda si presenta, ancora, con insistenza e con urgenza, perchè non pone una questione di parole e di forma, ma un'istanza sostanziale,. vuole che si soddisfi con tutto il rigore possibile ad un bisogno, ormai generalmente sentito, di chiarezza e di consequenzialità nei programmi politici. Il che non significa necessariamente dottrinarismo e apriorismo, ma chiamar le cose con il loro nome e inserire I programmi al loro giusto posto nell'evoluzione delle idee e delle dottrine politiche.
    Noi, in quanto portatori del programma di socializzazione. dunque, socialisti?
    Premettiamo che, nel rispondere a questa domanda, non ci lasceremo impressionare dalle parole, né trascinare da pregiudiziali: non abbiamo nulla in contrario, cioè, a riconoscerci socialisti se il confronto dei contenuto della nostra idea con quello delle idee socialiste ci convincerà che si tratta di contenuti identici, o simili, o in rapporto genetico l'uno con l'altro. Appunto perchè non facciamo questione di parole, le parole non ci preoccupano e non ci interessano, e vogliamo dalla sostanza delle idee la soluzione del nostro problema.
    E veniamo, dunque, al concreto: veniamo, cioè, a definire uno dei termini che vanno a confronto: il contenuto della nostra socializzazione.
    Questo contenuto non è difficilmente individuabile,. dal momento che lo abbiamo dinanzi consacrato e concretato in un, testo di legge; e non è, direi, complicato ed se si può ridurre, come a me sembra che si possa, tutto a due principi fondamentali:
 
    1) riconoscimento del valore dell'iniziativa individuale; da cui deriva come corollario che normalmente l'attività produttiva continua ad essere svolta dai singoli e non viene assunta dallo Stato se non quando si ritenga che l'iniziativa individuale non sia sufficiente o che motivi di ordine politico lo consiglino (statizzazione delle industrie appartenenti a settori chiave), e che, sempre normalmente, la proprietà dei mezzi di produzione resta al singolo;
     2) ma l'iniziativa non è più solo iniziativa del capitale e la proprietà dei mezzi di produzione non è più decisiva nella determinazione del processo produttivo: in questo ha parte fondamentale il lavoro, in tutte le sue forme, da quelle organizzative e direttive a quelle esecutive; ed al lavoro in quanto tale deve essere affidata la gestione dell'impresa e la disciplina della produzione; da cui poi deriva la conseguenza che il lavoro debba anche partecipare agli utili che dalla gestione dell'impresa, ed in genere dalla produzione, derivano.
    Per chi ben guardi, in questi due principi, di cosi semplice enunciazione, è contenuto in nuce tutto un programma di politica economica e sociale. Ed infatti in essi è il riconoscimento della iniziativa individuale, ma è anche l'affermazione della necessità di un programma produttivo, di un piano; poiché la produzione non è e non può essere condotta più in base all'esclusivo arbitrio individuale e in vista dell'utile individuale, che sono poi l'arbitrio e l'utile del capitalista; ma deve rispondere alla volontà ed all'interesse di tutti i fattori che intervengono nel processo produttivo, cioè della collettività produttrice. Per cui la partecipazione del lavoro parte dall'impresa, ma non si ferma ad essa, bensì diviene partecipazione a tutta la disciplina dei processo produttivo attraverso la partecipazione agli organi dello Stato a ciò destinati. E la distribuzione degli utili dell'impresa non è, a sua volta, fine a stessa, ma si dilata in un più vasto principio che si pone a base della distribuzione di tutto il complesso del reddito nazionale, con obbiettivo il raccorciamento delle distanze fra redditi massimi e minimi ed  il miglioramento delle condizioni di vita delle' categorie più basse di redditieri.
    Ora questo programma economico-sociale su quali principi filosofico-politici, trova, a sua volta, la base?
    Il quesito è più arduo di quello posto inizialmente, sia perchè ci porta su un piano più elevato di Indagine, sia perchè alla risposta non si offrono elementi concreti, desumibili da un testo di legge, onde essa deve per necessità rifarsi a posizioni e convinzioni personali.
    E tuttavia anche questo secondo quesito va risolto, se non si vuole limitarsi ad una mera soluzione pratica ed empirica di problemi economico-sociali; il che non possiamo, per un assunto spiritualistico del nostro pensiero, al quale i problemi si presentano, prima che in veste economica, in veste morale e - specificamente, in questo campo - politica.
    Per cui il riconoscimento della iniziativa individuale, prima che sul piano economico, ha un significato, per noi, sul piano etico, come riconoscimento del valore della personalità e della libertà; l'affermazione che la proprietà degli strumenti di produzione non è, da sola, decisiva del processo produttivo, ma deve essere integrata dal principio della partecipazione di tutti i fattori di questo, implica e presuppone un principio di etica non materialistica che postuli l'esistenza di un valore universale della personalità e della libertà, indipendente dalla manifestazione materiale della proprietà, e per cui nessun individuo può essere considerato come mezzo, ma ognuno è fine e partecipe di un sistema di fini, e vale non in quanto ha, ma in quanto si attua compiutamente, attuando, con la sua azione, un suo fine; e finalmente l'ammissione di un limite all'assoluto ed egoistico prevalere dell' iniziativa individuale implica, in termini più vasti, il riconoscimento del valore della società come concreta realtà trascendente l'individuo e pure espressa da questo e ad esso immanente, realtà autonoma, non atomisticamente e materialisticamente intesa come somma di individui, ma come sintesi ideale del momento individuale in una superiore individualità avente propri fini e volontà.
    Se ora ci volgiamo a determinare l'altro termine di confronto, le difficoltà di definizione ci appaiono molto più gravi.
    Innanzi tutto, invece di avere dinanzi, come accade - ed è, sia detto a giusto titolo di orgoglio. la prima volta nella storia - per la nazione fascista, una legge, consacrante in concrete disposizioni i principi, ed una prassi della socializzazione,.che,  pure in via ancora sperimentale, comincia a formarsi, noi abbiamo solo una serie di affermazioni e di tentativi, di nessuno dei quali possiamo dire con certezza quanto sia riassumibile in una categoria logica "socialismo". Dobbiamo accogliere come manifestazione di socialismo i tentativi utopistici del fourierismo o di Owen? O dobbiamo relegare questi nella preistoria socialista e rifarci ad una più recente esperienza, quale potrebbe essere quella dei tentativi di socializzazione compiuti e non condotti a termine nella Germania di Weimar? O addirittura assumere come valido paradigma di prassi socialista la sola esperienza della Russia sovietica?
    Questo primo dubbio metodico ci offre, tuttavia, una prima approssimazione del problema, mostrandoci come una soluzione, diciamo così, socializzatrice, possa essere la estrinsecazione dei punti di vista teoretici più vari, quali, per attenersi agli esempi fatti, l'utopismo di un Fourier o di un Owen, il riformismo della socialdemocrazia tedesca o la posizione rivoluzionaria del comunismo russo. Per cui a chiarire il problema, si rende necessario risalire dalla prassi alla dottrina, e cercare di stabilire se i principi teoretici dai quali noi desumiamo, oggi, il nostro programma, di socializzazione, siano per avventura gli stessi da cui mossero, in passato, i vari tentativi di socializzazione "socialista".
    Ma qui le difficoltà si rinnovano e si moltiplicano, in quanto, ancora una volta, la scelta del termine di paragone è più che mai ardua. Anche a trascurare la numerose posizioni socialiste dell'antichità e del Medio Evo e della stessa rivoluzione francese, anche a porre come termine iniziale della nostra indagine quell'anno 1848 che vide la dichiarazione programmatica del manifesto dei comunisti, resta pur sempre da decidere a quale dei tanti socialismi che, durante quasi un secolo, nel quadro o ai margini del marxismo, in posizione di semplice critica o in aperta lotta con questo, hanno tormentato e diviso l'animo degli europei, a quale dunque di essi dobbiamo rifarci per decidere del nostro socialismo.
    Un punto di vista, tuttavia,  sembra chiaro: che non si possa parlare , per noi, di marxismo, né nella teoria né nella prassi. Se è vero, come abbiamo chiarito più sopra, che la nostra posizione teoretica è rigidamente spiritualistica, se è vero che noi affermiamo il valore della personalità, della libertà, della iniziativa individuale, se consideriamo la società non materialisticamente come somma si individui, ma come realtà a sé stante, quale sola può essere costruita dallo spirito, se i problemi economici e sociali ci appaiono non come prius  di ogni realtà, come l'unica concreta realtà, ma anzi dominati, nella loro impostazione e nella loro soluzione, da premesse ideali; se tutto questo è vero, risulta chiaramente che non ci è possibile accettare nessuno dei fondamenti filosofici del marxismo: materialismo storico, determinismo, teoria della lotta di classe, anche a prescindere, per ora, da ogni approfondito esame dell'intima contraddittorietà di quei fondamenti per chi ne accetti il presupposto materialistico.
    Così pure noi non possiamo accettare come tali quelle pretese "leggi" economiche che il marxismo ha posto a fondamento della sua costruzione scientifica, né occorre che ne dimostriamo, in questa sede, l'infondatezza, largamente dimostrata, ormai, in teoria, e confermata dalla pratica.
    Che cosa resta, allora del socialismo marxista? Taluno crederà di risponderci vittoriosamente: "la prassi". Ma questa risposta,  che ci ricondurrebbe al punto di partenza ai molteplici tentativi pratici, cioè, di socialismo di cui, abbiam visto, non si può tentare l'unificazione se non in sede teoretica, ha, per noi, scarso valore: ci ridurremmo ad un livello assai basso di empirismo e pragmatismo se riconoscessimo al fato bruto di una realizzazione pratica, non illuminata dalla validità di principi, un qualsiasi valore vittorioso sui nostri presupposti teoretici, se non riaffermassimo essere la pratica a trarre luce da quei presupposto, se pure, si intende, reagisca, poi, a sua volta su di essi, modificandoli, adattandoli, riformandoli per aprire la vai ad una nuova esperienza.
    E poi, occorre chiedersi, quale prassi? In quale prassi è dato riconoscere puntualmente il verificarsi dei postulati pratici del marxismo? E' inutile attardarsi, a questo proposito , sulla dimostrazione della insussistenza di realizzazioni socialiste nei vari paesi d'Europa e del mondo, poiché è di assoluta evidenza che nessun tentativo di socializzazione, da quelli fondati su presupposti che oggi si definiscono utopistici e quelli basati sullo scientificismo marxista, ha avuto pratica realizzazione. Quanto ai progressi e ai miglioramenti sociali attuati nell'ultimo mezzo secolo sotto la spinta di varie cause concomitanti, nessun marxista conseguente e non colpito da tare di conformismo il accetterebbe, crediamo, come segni di una realizzazione delle proprie dottrine sociali.
    Ma resta, punto luminoso o scuro, secondo i pareri, la realtà dell'esperimento sovietico, che dovrebbe documentare la vittoria del socialismo al di là di ogni riserva dottrinaria. In verità ci si chiede ormai da più parti che cosa, effettivamente, il bolscevismo rappresenti., se una dimostrazione dell'attuabilità pratica del socialismo o al contrario, una riprova della sua inattuabilità; se il passaggio dal comunismo di guerra alla N. E. P., alla politica dei piani quinquennali, in economia, dalla costituzione del 1918 a quella del 1936, in politica interna, dalla pace senza annessioni e senza indennità teorizzata nel 1917, alle conquiste ed alle annessioni del 1939-1944, in politica estera, rappresentino una progressiva adozione di presupposti imperialistici e capitalistici sia sul piano economico (potenziamento industriale), che su quello politico interno ed estero. Ma a noi non importa, ora, entrare in questa polemica che non potrà essere risolta se non quando tutti gli elementi della situazione russa saranno appieno dispiegati e valutati. A noi importa precisare che, come nulla abbiamo di comune con la dottrina marxista, cosi nulla le nostre realizzazioni pratiche hanno in comune con le realizzazioni del marxismo, dato e non concesso che la realtà della Russia sovietica sia una di queste.
    In effetti il cardine dell'esperimento bolscevico è nella abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione; la nostra esperienza è fondata sul mantenimento della proprietà. Differenza che non è accidentale o secondaria, ma che investe tutta la nostra posizione dottrinale, in quanto, per noi il mantenimento o l'eliminazione della proprietà privata non ha l'importanza prevalente che ad essa attribuisce il marxismo nella sua posizione materialistica: ciò che a noi importa è l'affermazione del valore della personalità umana, la quale vale in quanto agisce e  (sul piano economico) produce; onde, la preminente importanza dei lavoro. Perciò, a noi basta svalutare la proprietà dei mezzi di produzione affermando che questa non è e non deve essere se non strumento nelle mani dell'individuo lavoratore e produttore, al servizio della collettività produttrice. Da ciò un'altra importante differenziazione fra noi ed il comunismo sovietico: ché, mentre, riaffermato il valore della personalità, la disciplina del processo economico, il piano, è per noi frutto di un'attiva partecipazione dei produttori alla sua formazione (corporativismo), per la prassi sovietica il lavoratore non è che una particella di un gigantesco meccanismo produttivo, rigidamente disciplinato dall'alto da una burocrazia statale non meno autocratica ed oppressiva di quella di un qualsiasi Stato capitalista.
    Ma se la nostra socializzazione non è sul piano del marxismo, non è neppure, per dottrina e per metodo, su quello delle filiazioni. più o meno revisionistiche, del marxismo stesso. Non è, in prima linea, sul Piano dei socialismo di Stato.
    E' vero che lo Stato è per noi una realtà viva e operante, che si tratta non di distruggere, bensì di trasformare. Ma, in linea di metodo, Ia rivoluzione, cioè la trasformazione della struttura economica e sociale, non può essere opera paternalistica della burocrazia statale; il che sarebbe, oltre tutto, intrinsecamente contraddittorio, perchè significherebbe affidare la lotta contro l'organizzazione capitalistica della società ad un potere statale che, nelle condizioni attuali, è l'espressione proprio di quella società capitalista che si tratta di trasformare e di sostituire. La rivoluzione deve essere compiuta dalle forze del lavoro che, muovendo dalla consapevolezza delle proprie possibilità e del fine da raggiungere, devono formare la nuova, realtà sociale ed esprimere, sul piano politico, attraverso la propria organizzazione, la nuova organizzazione dello Stato.
    Né, come fine da raggiungere, ci si può proporre uno Stato autoritario, proprietario dei mezzi di produzione; una organizzazione, cioè, che dal socialismo di Stato scivolerebbe inevitabilmente nel capitalismo di Stato. L'aver riaffermato il valore della personalità, e quindi dell'iniziativa individuale esclude che lo Stato possa configurarsi per noi in questa forma.
    Né, d'altra parte, possiamo accettare l'idea di uno Stato che sia il risultato di una lotta di classi e l'espressione, nella sua organizzazione, nei suoi poteri e nella sua azione, del predominio di una "classe", supposta vincitrice di tale lotta. Non che ci seduca un'idilliaca visione conciliazionistica, il luogo, divenuto comune negli anni trascorsi, dell'equo contemperamento degl'interessi contrapposti delle categorie. Ci rendiamo conto che, nell'attuale struttura sociale, la plutocrazia capitalistica userà di tutti i suoi mezzi per contrastare la creazione di un ordine sociale fondato sui diritti del lavoro, e che questo ordine, come ogni altra conquista umana, non potrà che scaturire dal contrasto e dalla lotta. Ma questa non è lotta di classe, per noi, che non possiamo identificare il mondo del lavoro in una classe, materialisticamente concepita e individuata, e lo concepiamo, al contrario, come la manifestazione più completa della personalità umana nella sua attività produttiva; per cui lavoratore è e deve essere ogni membro della collettività, e la qualifica di lavoratore non riveste alcun carattere classista.
    Né, d'altra parte, la lotta anti-capitalista può risolversi, secondo i postulati comunisti, nel predominio della classe lavoratrice, sia perchè tale assunto appare contraddittorio alla luce dello stesso postulato della lotta di classe, la quale, se è concepita - come lo è dal marxismo - quale giustificazione e molla della storia umana, non può, d'un tratto, miracolosamente annullarsi e perdersi senza che la stessa storia dell'umanità giunga ad una immobilità definitiva; per cui lo Stato comunista si presenta come un mito irrealizzabile sul piano umano, come il paradiso terrestre a cui l'umanità potrebbe giungere solo per conchiudere in una perfetta beatitudine il ciclo della sua vita e della sua lotta; e sia perchè, come si è detto, il lavoro non è il denominatore di una  classe ., ma è l'attributo di tutta la collettività umana.
    Lo Stato del lavoro è, perciò, nel nostro pensiero, lo Stato di tutti i lavoratori, del braccio e della mente, senza distinzione, fra questi, di classe e senza alcun attributo classistico, è. insomma, lo Stato corporativo.
    Siamo tornati, cosi. a quell'interrogativo dalla cui rievocazione abbiamo preso le mosse, osservando come il problema di oggi - se la socializzazione ci immetta sul piano del socialismo - non sia che un diverso porsi del problema altra volta dibattuto, se il Fascismo fosse tutto nel corporativismo. E potremmo conchiudere, attraverso un'argomentazione sillogistica, che la socializzazione è ancora, come tutto il Fascismo, sul piano corporativo.
    Socialismo, anche, se ciò piace, ma - come ha detto Mussolini socialismo "nostro": socialismo nel senso che dietro la nostra dottrina .e la nostra esperienza sta oltre un secolo di elaborazione dottrinale e di esperienza socialista, con la sua radicale critica dei mondo capitalistico e con la sua ricerca di un ordine nuovo, con il suo bagaglio di errori e con la sua visione unilaterale dei problemi e delle possibili soluzioni, ma anche con la sua fondamentale esigenza di giustizia e con la rivendicazione, a volte drammatica, dei diritti del lavoro.
    Noi non possiamo, certamente, ignorare il valore di questa lunga lotta, non lo possiamo per un'esigenza storica, che rende la nostra idea e la nostra azione politica inseparabili dall'idea e dall'azione politica attraverso la quale la esperienza della nostra generazione si è formata e la nostra idea si è precisata ed ha acquistato concretezza. Ma appunto perchè non possiamo non tener conto dello sforzo dottrinale e pratico che ci sta dietro, la nostra dottrina e la nostra azione, non possono non superare quegli elementi del socialismo che alla nostra più matura esperienza ed alla nostra più acuta indagine appaiono insufficienti e insoddisfacenti.
    Nello stesso modo superiamo le nostre stesse impostazioni dottrinali e le nostre esperienze di ieri, perchè ci rendiamo conto che la prima fase dei nostro corporativismo è risultata, ad un certo punto, inadeguata a risolvere il problema dei nuovo ordine economico, sociale e politico. Le superiamo, appunto, con la socializzazione che deve dare al corporativismo quella forza realizzatrice che ad esso è mancata nella sua prima attuazione. Ma, appunto per questo, dobbiamo e possiamo dire che la socializzazione, la nostra socializzazione, costituisce la ripresa, il perfezionamento ed il compimento - per quanto di compimento si possa parlare nelle cose umane - del pensiero e della prassi corporativa. 
 
 
REPUBBLICA SOCIALE (Ristampa anastatica della rivista. Settimo Sigillo 1989, pp. 424, £. 65.000) proponiamo ai lettori un importante contributo (ospitato nel numero 3-4 del novembre-dicembre 1944, XXIII) del professor Manlio Sargenti. L'autorizzazione a riprodurre l'articolo intitolato "Socializzazione o socialismo?" ci viene dallo stesso professor Sargenti. capo gabinetto del ministero dell'Economia corporativa nei mesi della R.S.I., giurista e docente universitario.  (Indirizzo e telefono: vedi EDITORI)

ALCUNE TRA LE PIU' IMPORTANTI LEGGI E ISTITUZIONI DELL'ITALIA FASCISTA DEL VENTENNIO
 
 
- TUTELA LAVORO DONNE E FANCIULLI (R.D. 653/1923)
- ASSISTENZA OSPEDALIERA PER I POVERI (R.D. 2841/1923)
- ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (R.D. 3158/1923)
- ASSICURAZIONE INVALIDITA' E VECCHIAIA (R.D. 3184/1923)
- MATERNITA' E INFANZIA (R.D. 2277/1925)
- ASSISTENZA ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI (R. D. 798/1927)
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO TBC (R.D. 2055/1927)
- ESENZIONI TRIBUTARIE FAMIGLIE NUMEROSE (R.D. 1312/1928)
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO MALATTIE PROFESSIONALI (R.D.928/1929)
- OPERA NAZIONALE ORFANI DI GUERRA (R. D. 1397/1929)
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- ISTITUZIONE LIBRETTO DI LAVORO (R.D. 112/1935)
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- RIDUZIONE SETTIMANA LAVORATIVA 40 ORE (R.D. 1768/1937)
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